Art. 1.
(Obbligo di installazione dei dispositivi di protezione. Definizioni).

      1. Tutte le apparecchiature elettroniche, come definite ai sensi del comma 3 del presente articolo, utilizzate nei luoghi di cui all'articolo 2 devono essere dotate di appositi dispositivi di protezione del pannello di connessione dei cavi elettrici e dei cavi stessi definiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei soggetti che le utilizzano e di prevenire eventuali incidenti o infortuni.
      2. Ai fini della presente legge, per dispositivi di protezione si intendono:

          a) gli elementi collocati dietro il pannello di connessione dei cavi elettrici, posti a protezione e copertura degli attacchi dei cavi medesimi, tramite incastro, sovrapposizione o fissaggio. Tali elementi devono essere amovibili al fine di consentire agevoli ispezioni e interventi di manutenzione, prevedendo l'installazione di un apposito sportello;

          b) i canali installati per contenere e coprire i cavi elettrici che collegano le apparecchiature elettroniche, realizzati in modo da permettere il collegamento con gli elementi di cui alla lettera a).

      3. Ai fini della presente legge, si intendono per apparecchiature elettroniche gli apparecchi che per il proprio funzionamento necessitano di cavi elettrici o di cavi di trasmissione dati, come personal computer e relativi accessori, impianti stereo, televisori, videoregistratori e similari.

 

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